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Sez. L, Sentenza n. 9286 del 10/06/2003 (Rv. 564109 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità - Diritto della lavoratrice agricola - Acquisizione "ex lege" - Prescrizione annuale ex art. 6, u.c., legge n. 138 del 1943 - Interruzione per tutta la durata del procedimento amministrativo ex art.97, u.c., r.d.l. n. 1827 del 1935 - Efficacia sospensione di provvedimenti interlocutori dell'INPS - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564109-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Il diritto della lavoratrice agricola all'indennità di maternità - che, nella sussistenza delle condizioni legislativamente stabilite per l'acquisizione della qualità di lavoratrice agricola, nasce direttamente dalla legge, e non dagli atti amministrativi dell'I.N.P.S., che hanno mero valore ricognitivo - soggiace al medesimo regime di prescrizione stabilito per l'indennità di malattia dall'art. 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943 n. 138, e perciò si prescrive in un anno dalla data della sua acquisizione, senza che sia attribuita a provvedimenti dell'istituto (quale, nella specie, la comunicazione alla richiedente della sospensione della pratica in attesa di accertamenti sulla esistenza del rapporto di lavoro subordinato e sulla validità della iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli) la idoneità a determinare la sospensione di detto termine, il quale resta invece sospeso, a norma dell'art. 97, ultimo comma, del r.d.l. n. 1827 del 1935, per effetto e per tutta la durata - variabile in funzione della eventuale formazione del silenzio rifiuto sulla domanda ovvero della proposizione del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto della domanda stessa - del procedimento in sede amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)