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Sez. L, Sentenza n. 10424 del 22/06/2012 (Rv. 622971 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Comunicazione di avvio della procedura di mobilità - Individuazione del personale eccedente - Specificazione dei profili professionali - Necessità - Indicazione per categorie - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Sanatoria per accordo sindacale - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622971-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comunicazione di avvio della procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, deve specificare i "profili professionali del personale eccedente" e non può limitarsi all'indicazione generica delle categorie di personale in esubero (operai, intermedi, impiegati, quadri e dirigenti), non essendo tale generica indicazione sufficiente a concretizzare il piano di ristrutturazione aziendale, mentre la successiva conclusione di un accordo sindacale, nell'ambito della procedura di consultazione non sana il menzionato difetto della comunicazione iniziale se anche l'accordo non contiene la specificazione dei profili professionali dei lavoratori destinatari del licenziamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)