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Sez. L - , Sentenza n. 3045 del 06/02/2017 (Rv. 643077 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Efficacia sanante degli accordi sindacali - Art. 1, comma 45, della l. n. 92 del 2012 - Portata retroattiva - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643077-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In tema di licenziamenti collettivi, l’efficacia sanante dell’accordo conclusivo della procedura di mobilità, di cui all’art. 1, comma 45, della l. n. 92 del 2012, in relazione all’art. 4, comma 12, della l. n. 223 del 1991, non ha una portata retroattiva, posto che la novella ha introdotto un elemento del tutto innovativo nell’ambito della procedura che assicura il controllo sindacale sulla riduzione del personale, laddove le norme di interpretazione autentica sono solo quelle dirette ad esplicitare il senso di quelle preesistenti, oppure a chiarire o ad escluderne uno tra quelli ragionevolmente attribuibili a quelle oggetto di interpretazione.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 12 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)