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Sez. 2, Sentenza n. 1288 del 26/05/1964 (Rv. 301844 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - NATURA - ATTO UNILATERALE RICETTIZIO - ART 1335 COD CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1964-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301844-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - NATURA - ATTO UNILATERALE RICETTIZIO - ART 1335 COD CIV - APPLICABILITA.*

Il licenziamento del dipendente e un atto unilaterale recettizio (art.1334 cod.civ.), perche, per l'efficacia della manifestazione negoziale, occorre che questa sia rivolta ad un dato destinatario e portata a sua conoscenza nelle forme stabilite dalla legge o dalle parti. E percio applicabile, in tema di licenziamento, la norma dell'art.1335 cod.civ., che stabilisce che qualsiasi dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, tranne che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilita di averne notizia. Non occorre, pertanto, la effettiva conoscenza da parte del destinatario, ma basta che il medesimo sia messo in condizione di poter conoscere la dichiarazione a lui diretta. (nella specie, e stato ritenuto che il dipendente era stato posto nella piena possibilita di conoscere la dichiarazione di licenziamento inviatagli per lettera raccomandata dal datore di lavoro, lettera che il destinatario si era rifiutato di ricevere, respingendola al mittente con dichiarazioni di suo pugno).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)