Sez. 3 - , Ordinanza n. 25274 del 10/11/2020 (Rv. 659581 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno alla salute - Criterio di liquidazione - Art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dalla legge n. 124 del 2017 - Applicabilità nei giudizi in corso - Sussistenza - Eccezione - Applicabilità in caso di sentenza pubblicata pochi giorni dopo l'entrata in vigore della norma - Esclusione - Ragioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
In tema di risarcimento del danno biologico di lieve entità, l'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), come sostituito dall'art. 1 l. n. 124 del 2017, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di modifica della norma, salvo che quest'ultima preceda la data di pubblicazione della sentenza (nella specie, quella del giudice di appello) soltanto di pochi giorni, poiché una diversa soluzione (cioè, la regressione del processo) determinerebbe la violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 11 preleggi e lo stravolgimento delle preclusioni processuali, ad onta del principio costituzionale di ragionevole durata del procedimento giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)