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Sez. 3, Ordinanza n. 2433 del 25/01/2024 (Rv. 670063-02)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno biologico - Lesioni di non lieve entità - Personalizzazione del danno biologico - Liquidazione - Tetto massimo fissato dall'art. 138 c.ass. come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 124 del 2017 - Natura imperativa e vincolante - Immediata operatività - Conseguenze. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - In genere.
Stato
decisa il 2024-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670063-02

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

In tema di danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità, il tetto del 30 per cento, fissato per la personalizzazione del danno biologico dall'art. 138 cod. ass., come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 124 del 2017, è assolutamente imperativo e vincolante, in quanto stabilito per legge, ed é immediatamente operativo, pur in mancanza della tabella prevista dalla medesima norma, ma non ancora approvata; ne consegue che, una volta liquidato il danno biologico con le tabelle allo stato in applicazione (nella specie, quelle milanesi), non é possibile disporre un aumento, a titolo di personalizzazione, in una misura "libera", essendo quel tetto insuperabile.

Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 com. 3 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)