Sez. L, Sentenza n. 7767 del 23/08/1996 (Rv. 499317 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Individuazione della natura commerciale o industriale dell'impresa - Criteri - Riferimento alla singola impresa - Necessità - Inserimento di questa nell'ambito di un gruppo societario - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Per l'identificazione della natura industriale o commerciale di un'impresa ai fini previdenziali si deve avere riguardo esclusivamente alla singola impresa, considerata come soggetto autonomo di imputazione di rapporti giuridici, senza che assuma al riguardo alcun rilievo la circostanza del suo inserimento nell'ambito di un gruppo societario, atteso che il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non importa il sorgere di un autonomo soggetto di diritto o di un centro di imputazione di rapporti diverso dalle società collegate, le quali conservano la loro rispettiva autonomia e personalità giuridica; né tale principio è, allo stato attuale della legislazione, superabile dalla speciale disciplina giuridica dei gruppi societari in tema di bilancio consolidato del gruppo (art. 2429 bis cod. civ.), di agevolazioni finanziarie in caso di riconversione industriale (legge 12 agosto 1977 n. 675), di amministrazione straordinaria (legge 3 aprile 1979 n. 95) e di editoria (legge 24 maggio 1986 n. 216), atteso che si tratta di normative che valgono limitatamente al campo di applicazione per il quale sono previste.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2429 bis, Legge 12/08/1977 num. 675 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge 24/05/1986 num. 216
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)