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Sez. L, Sentenza n. 4421 del 20/04/1995 (Rv. 491907 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Applicabilità - Previa identificazione della natura di un'impresa - Criteri - Riferimento alla singola impresa - Necessità - Inserimento di questa nell'ambito di un gruppo societario - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491907-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Per l'identificazione della natura (industriale o commerciale) di un'impresa ai fini del diritto agli sgravi contributivi, oltre che ai fini previdenziali ed assistenziali, si deve fare esclusivo riferimento alla singola impresa, considerata come soggetto autonomo di imputazione di rapporti giuridici, senza che assuma al riguardo alcun rilievo la circostanza del suo inserimento nell'ambito di un gruppo societario, atteso che il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non importa il sorgere di un autonomo soggetto di diritto o di un centro di imputazione di rapporti diverso dalle società collegate, le quali conservano la loro rispettiva autonomia e personalità giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)