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Sez. 2, Sentenza n. 9207 del 28/08/1991 (Rv. 473677 - 01)

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Non definitiva (o parziale) | Sentenza ex art. 277 cod.proc.civ. - Pronuncia - Potere discrezionale del giudice di merito - Esercizio - Incensurabilità in Cassazione.
Stato
decisa il 1991-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473677-01

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Non definitiva (o parziale)

L'uso della facoltà - conferita al giudice del merito dall'art. 277 cod.proc.civ. - di pronunziare, quando ritenga necessaria ulteriore istruzione, una sentenza limitata a quella parte del "thema decidendum" che di tale istruzione non abbia bisogno, ha carattere discrezionale e, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 227

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)