Sez. 2, Sentenza n. 11024 del 18/10/1991 (Rv. 474268 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - In genere | Successione apertasi prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia - Accoglimento della domanda di dichiarazione della paternità naturale nei confronti del "de cuius" - Esercizio da parte del figlio riconosciuto dei diritti successori ex art. 230 della legge n. 151 del 1975 - Usucapione dei beni posseduti dall' erede nel periodo precedente l'esperimento dell'azione di riconoscimento - Eccezione opponibile dall'erede - Esclusione.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - In genere
Nel caso in cui, con riferimento a successioni apertesi prima della entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, colui che abbia visto accogliere la domanda di dichiarazione della paternità naturale nei confronti del "de cuius", faccia valere i diritti successori riconosciutigli dall'art. 230 della legge 19 maggio 1975 n. 151, l'erede non può opporre l'usucapione dei beni ereditari ricollegabile al loro possesso nel periodo precedente all'esperimento della relativa azione, atteso che non comportando questa il venir meno del titolo di acquisto dei beni da parte dell'erede bensì determinando solo una riduzione quantitativa del suo acquisto, non è configurabile un possesso ad usucapione di quei beni di cui l'erede è proprietario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)