Sez. 2, Sentenza n. 2424 del 02/02/2011 (Rv. 616611 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - CAUSE DI IMPEDIMENTO E SOSPENSIONE - IN GENERE | Successione apertasi prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia - Accoglimento della domanda di dichiarazione della paternità naturale nei confronti del "de cuius" - Esercizio da parte del figlio riconosciuto dei diritti successori ex art. 230 della legge n. 151 del 1975 - Usucapione dei beni posseduti dall'erede nel periodo precedente l'esperimento dell'azione di riconoscimento - Configurabilità - Esclusione.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - CAUSE DI IMPEDIMENTO E SOSPENSIONE - IN GENERE
In relazione a successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della riforma in vigore della riforma del diritto di famiglia, a colui che, avendo visto accogliere la domanda di dichiarazione della paternità naturale nei confronti del "de cuius", faccia valere i diritti successori riconosciutigli dall'art. 230 della legge 19 maggio 1975, n. 151, l'erede non può opporre di avere usucapito i beni ereditari nel periodo precedente all'esperimento dell'azione anzidetta, giacchè, in quanto, non comportando questa il venir meno del titolo di acquisto dei beni da parte dell'erede, ma determinando solo una riduzione quantitativa del suo acquisto, non è configurabile un possesso ad "usucapionem" di quei beni di cui l'erede è proprietario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)