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Sez. 2, Sentenza n. 5732 del 10/03/2011 (Rv. 617171 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI | Termine - Decorrenza - Individuazione - Criteri - Acquisizione in ogni caso della certezza obiettiva del vizio - Necessità.
Stato
decisa il 2011-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617171-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI

In materia di denunzia dei vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 1495 cod. civ., pur dovendosi, di regola, distinguere tra vizi apparenti ed occulti - là dove per i primi detto termine decorre dalla consegna della cosa, mentre per i secondi dal momento in cui essi sono riconoscibili per il compratore - occorre comunque che il "dies a quo" si faccia risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1496

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)