diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8183 del 06/06/2002 (Rv. 554909 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI | Termine iniziale - Certezza oggettiva dell'esistenza e consistenza del vizio - Acquisizione da parte del compratore ai fini della decorrenza del termine - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554909-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI

In tema di compravendita, il termine di decadenza dalla garanzia per vizi decorre solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza e della consistenza del vizio lamentato (fattispecie in tema di acquisto di piantine di vite rivelatesi inidonee all'uso dopo alcuni mesi dall'acquisto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1496

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)