Sez. 2, Sentenza n. 8183 del 06/06/2002 (Rv. 554909 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI | Termine iniziale - Certezza oggettiva dell'esistenza e consistenza del vizio - Acquisizione da parte del compratore ai fini della decorrenza del termine - Necessità - Fattispecie.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI
In tema di compravendita, il termine di decadenza dalla garanzia per vizi decorre solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza e della consistenza del vizio lamentato (fattispecie in tema di acquisto di piantine di vite rivelatesi inidonee all'uso dopo alcuni mesi dall'acquisto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1496
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)