Sez. 1, Sentenza n. 8279 del 07/07/1992 (Rv. 478077 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - In genere | Successione in linea retta e a favore del coniuge - I.N.V.I.M. detraibile dall'imposta di successione - Disciplina ex art. 19, lett. a), D.P.R. 1972 n. 367 - Portata.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - In genere
L'art. 19, lettera a), del dPR 26 ottobre 1972 n. 637 (a norma del quale dall'imposta di successione va detratta l'imposta comunale sugli incrementi di valore liquidata in dipendenza dall'apertura della successione per ciascun immobile trasferita, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dell'immobile stesso) va interpretato nel senso che, in caso di successione in linea retta e a favore del coniuge, l'importo dell' INVIM da detrarre è quello, ridotto al cinquanta per cento, effettivamente dovuto dal contribuente per effetto della disposizione dell'ultimo comma dell'art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (comma aggiunto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975 n. 694).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 19 lett. A, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 694 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)