Sez. 5, Sentenza n. 5766 del 08/05/2000 (Rv. 536227 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Successione in linea retta e a favore del coniuge - Invim detraibile - Disciplina ex art. 19 lett. a) d.P.R. n. 367 del 1972 - Portata.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di deduzione dall'imposta di successione dell'imposta sugli incrementi di valore degli immobili oggetto della successione, l'art. 19 lett. a) d.P.R. n. 637 del 1972 va interpretato nel senso che, in caso di successione in linea retta e a favore del coniuge, l'importo dell'Invim da detrarre รจ quello, ridotto del 50%, effettivamente dovuto dal contribuente per effetto della disposizione dell'ultimo comma dell'art. 25 d.P.R. n. 643 del 1972.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)