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Sez. 6, Sentenza n. 16443 del 25/03/2015 Ud. (dep. 20/04/2015) Rv. 263579 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ | Mendaci dichiarazioni rese per evitare un'accusa penale, ovvero per timore di perdere il posto di lavoro - Applicabilità dell'esimente - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263579-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ

In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale nei suoi confronti, ovvero per il timore di essere licenziato e perdere il proprio posto di lavoro, a condizione che tale timore attenga ad un rapporto di derivazione del danno dal contenuto della deposizione, rilevabile sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non applicabile la causa di esclusione della punibilità in relazione alla falsa testimonianza resa da due operai nel processo a carico del loro datore di lavoro per il reato di cui all'art. 22 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con riferimento all'occupazione di altro dipendente, non risultando dagli atti processuali alcuna situazione indicativa del pericolo per gli imputati di perdere il rapporto di lavoro in conseguenza di una corretta deposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Pen. art. 384 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 24, Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Costituzione art. 37, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)