Sez. 1, Sentenza n. 1409 del 15/05/1971 (Rv. 351677 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - SENTENZA DI CONDANNA - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE - IRRILEVANZA - ESIGIBILITA DEL CREDITO - SUSSISTENZA - INADEMPIMENTO DEL DEBITORE - CONFIGURABILITA DELL'INSOLVENZA - LIMITI - REVOCA DELLA CONDANNA - CONSEGUENZE.*
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - SENTENZA DI CONDANNA - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE - IRRILEVANZA - ESIGIBILITA DEL CREDITO - SUSSISTENZA - INADEMPIMENTO DEL DEBITORE - CONFIGURABILITA DELL'INSOLVENZA - LIMITI - REVOCA DELLA CONDANNA - CONSEGUENZE.*
L'eccezionale rimedio della revocazione contro una pronunzia giudiziale di condanna (art 395 cod proc civ) non toglie alla medesima, fuori del caso previsto dall'art 401 cod proc civ, la sua efficacia di titolo esecutivo, ne, dunque, rende inesigibile il credito per il quale la condanna e stata pronunziata. Se, pertanto, in base al titolo esecutivo (rispetto al quale penda impugnazione per revocazione, sia stata iniziata espropriazione immobiliare ed i titolari di crediti sottoposti a termine vi siano intervenuti, tali crediti non possono continuare a considerarsi non scaduti e non esigibili. Di conseguenza la pendenza di un giudizio revocatorio, ove non incorra l'ipotesi di sospensione dell'esecuzione di cui al citato art 401 cod proc civ, non pone in essere quella ragionevole contestazione dei crediti che, se sussistente toglie all'inadempimento del debitore il significato indicativo dell'insolvenza. Nell'ipotesi poi di revoca della condanna, colui che e stato ingiustamente esecutato, o dichiarato fallito, potra, eventualmente far valere le sue ragioni di risarcimento contro il creditore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 401, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)