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Sez. L, Sentenza n. 21703 del 13/10/2009 (Rv. 612519 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Danni da vaccinazioni obbligatorie o emotrasfusioni infette - Indennizzo - Rivalutazione monetaria ex art. 2 della legge n. 210 del 1992 - Cumulabilità d'interessi e rivalutazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612519-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'indennizzo dovuto ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie o da emotrasfusioni deve essere rivalutato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge n. 210 del 1992 ma, trattandosi di un credito di natura assistenziale, l'ente debitore, in caso di ritardo nell'adempimento, è tenuto a corrispondere gli interessi o la rivalutazione monetaria, ex art. 429 cod. proc. civ., nella maggiore misura, alla stregua dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)