Sez. L, Sentenza n. 2009 del 13/02/2012 (Rv. 621110 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Danni da vaccinazioni obbligatorie o emotrasfusioni infette - Indennizzo - Rivalutazione monetaria - Ulteriore danno da ritardato pagamento - Prova - Necessità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o emoderivati, il danno derivante dal ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria è strutturalmente risarcito dalla rivalutazione monetaria. Ne consegue che non può liquidarsi, senza specifica prova, il pregiudizio, ulteriore alla suddetta rivalutazione, che sia allegato come conseguente al ritardato pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 2 della legge 25 febbraio 1992 n. 210.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 com. 1, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)