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Sez. 2, Sentenza n. 8543 del 02/08/1993 (Rv. 483385 - 01)

Prova civile - Giuramento - Deferimento - Del giuramento suppletorio | Deferimento da parte del giudice ad istruzione chiusa - Necessità - Estensione ai processi davanti al Pretore o al Conciliatore.
Stato
decisa il 1993-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483385-01

Prova civile - Giuramento - Deferimento - Del giuramento suppletorio

Per il combinato disposto degli artt. 240 e 311 cod. proc. civ. e 62 disp. att. stesso codice, anche nel procedimento davanti al Pretore e al Conciliatore il giuramento suppletorio può essere deferito dal giudice soltanto ad istruzione chiusa, previa valutazione di tutti gli elementi probatori acquisiti al processo; tuttavia, non essendo operante nei procedimenti innanzi ai predetti giudici monocratici la distinzione tra udienza di precisazione delle conclusioni ed udienza di discussione, non è richiesta una formale dichiarazione di chiusura della discussione, la quale può essere ritenuta implicita nell'invito a concludere rivolto dal giudice alle parti e a procedere alla discussione della causa, anche nella prima udienza destinata all'istruzione probatoria, senza che all'uopo occorra la fissazione di un'udienza ulteriore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 62, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)