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Sez. 3, Sentenza n. 5752 del 11/06/1999 (Rv. 527290 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO | Deferimento senza il previo esame di talune richieste istruttorie delle parti - Deduzione come motivo di cassazione dell'illegittimità del deferimento - Omessa deduzione della decisività delle richieste istruttorie non esaminate - Conseguenze - Inammissibilità del motivo.
Stato
decisa il 1999-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527290-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO

In relazione al principio per cui il carattere complementare e sussidiario del giuramento suppletorio impone al giudice, prima di ammetterlo, di provvedere sugli altri mezzi di prova eventualmente richiesti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, deve reputarsi inammissibile la censura con la quale, in sede di giudizio di legittimità, si lamenti la violazione di quel principio esclusivamente per il mancato esame di determinate prove, senza alcuna dimostrazione o quanto meno deduzione in ordine alla loro decisività, avuto riguardo al loro contenuto, ed ancorché risulti che il giudice di merito non abbia compiuto alcuna delibazione in ordine ad esse nell'ammettere il giuramento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2736 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)