Sez. 1, Sentenza n. 1070 del 17/11/2005 Cc. (dep. 12/01/2006) Rv. 233323 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Revoca - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della revoca della liberazione anticipata devono sussistere le seguenti condizioni: che sia stato commesso un delitto non colposo nel corso della esecuzione della pena, anche se unificata in un provvedimento di cumulo; che la commissione del delitto sia intervenuta successivamente alla concessione della liberazione anticipata, a nulla rilevando la data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, che può intervenire anche dopo la scadenza della pena. In presenza di tali condizioni, qualora l'esecuzione abbia avuto termine, occorre procedere all'eventuale scioglimento del cumulo per verificare quale condanna fosse in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto e procedere alla revoca del beneficio solo in relazione a detta pena.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)