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Sez. 1, Sentenza n. 16784 del 07/04/2010 Cc. (dep. 03/05/2010) Rv. 246946 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Revoca per delitto non colposo - Automaticità - Esclusione - Compiti del tribunale di sorveglianza.
Stato
decisa il 2010-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246946-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, spetta al tribunale di sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o a una occasionale manifestazione di devianza. V. Corte cost., 23 maggio 1995 n. 186

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)