Sez. L, Sentenza n. 5786 del 02/07/1987 (Rv. 454184 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - FORMA - TERMINI - DEPOSITO DELLA MEMORIA DIFENSIVA - CARATTERI ESSENZIALI - DISTINZIONE TRA APPELLO INCIDENTALE TARDIVO E APPELLO INCIDENTALE AUTONOMO - IRRILEVANZA - NOTIFICAZIONI DELLA MEMORIA NON SEGUITA NÈ PRECEDUTA DAL DEPOSITO DELLA MEMORIA NEI TERMINI PRESCRITTI - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - FORMA - TERMINI - DEPOSITO DELLA MEMORIA DIFENSIVA - CARATTERI ESSENZIALI - DISTINZIONE TRA APPELLO INCIDENTALE TARDIVO E APPELLO INCIDENTALE AUTONOMO - IRRILEVANZA - NOTIFICAZIONI DELLA MEMORIA NON SEGUITA NÈ PRECEDUTA DAL DEPOSITO DELLA MEMORIA NEI TERMINI PRESCRITTI - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO.*
Nel rito del lavoro le Disposizioni riguardanti la Forma dello appello incidentale (deposito della memoria e sua notificazione all'appellante principale) si applicano tanto nell'ipotesi dello appello incidentale tardivo (che costituisce così una controimpugnazione) quanto nell'ipotesi di impugnazioni incidentali autonome, che deve rispettare i termini previsti per l'impugnazione autonoma. Pertanto il potere di impugnazione incidentale - al pari del potere di impugnazione principale - si estrinseca mediante il deposito della memoria difensiva, deposito che costituisce una formalità essenziale e determinante ai fini della devoluzione del giudizio d'appello e dell'instaurazione del processo, nonché ai fini della valutazione della tempestività della stessa impugnazione. Consegue che è inammissibile l'appello incidentale ove la memoria difensiva, ancorché notificata alla controparte, non sia stata depositata nei termini suddetti. (V 3898/85, mass n 442475).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)