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Sez. L, Sentenza n. 2126 del 05/05/1989 (Rv. 462696 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINI - TARDIVITÀ DEL DEPOSITO - DECADENZA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO AD OPERA DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462696-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINI - TARDIVITÀ DEL DEPOSITO - DECADENZA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO AD OPERA DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*

Ai sensi dell'art. 436 cod. proc. civ., l'appellato, ai fini della tempestiva proposizione dell'appello incidentale, deve, entro il termine perentorio di dieci giorni anteriori all'udienza di discussione, non solo notificare la impugnazione alla controparte ma anche provvedere al suo deposito in cancelleria, essendo sanzionata con la decadenza la tardività anche di uno di tali adempimenti, senza che in contrario rilevi l'avvenuta accettazione del contraddittorio ad opera del destinatario della stessa impugnazione, che entro il termine suddetto sia stata solo notificata e non anche depositata. (V 3242/88, mass n 458682; (V 1571/88, mass n 457631; (V 374/88, mass n 456932; (V 5786/87, mass n 454184).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)