diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 18887 del 14/02/2001 Cc. (dep. 26/04/2001) Rv. 218813 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE | Cause di incompatibilità e ricusazione del giudice - Incompatibilità all'assunzione di incidente probatorio da parte del giudice già autore di ordinanza applicativa di custodia cautelare - Mancata previsione - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.
Stato
decisa il 2001-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218813-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.34, 392, 398 c.p.p. nella parte in cui non prevedono come causa di incompatibilità e di ricusazione del giudice chiamato all'assunzione di un incidente probatorio il fatto che egli, nell'ambito dello stesso procedimento, abbia precedentemente emesso ordinanza applicativa di custodia cautelare nei confronti della persona sottoposta a indagine. Non dandosi luogo, infatti, in sede di incidente probatorio, ad alcuna predelibazione di responsabilità, deve escludersi l'ipotizzato contrasto delle norme suindicate con gli artt.24, comma secondo, 25, comma primo, e 111 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 398 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 25 com. 1, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)