Sez. 3, Sentenza n. 40511 del 04/10/2001 Cc. (dep. 14/11/2001) Rv. 220304 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Procedimento incidentale di ricusazione - Precedente decisione su istanza di coimputato - Incompatibilità - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
In tema di incompatibilità del giudice ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., allorché uno o più dei componenti del collegio chiamato a decidere sull'istanza di ricusazione abbiano anteriormente deciso nel procedimento incidentale aperto su una simile richiesta del coimputato, non si versa in caso d'incompatibilità, il cui presupposto è che il giudice abbia assunto in precedenza una decisione avente riflesso diretto sul giudizio di merito riguardante la contestazione mossa all'imputato che ha presentato l'istanza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)