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Sez. 6, Sentenza n. 33988 del 11/07/2005 Cc. (dep. 22/09/2005) Rv. 232234 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Operazioni di polizia - Poteri investigativi concessi alla polizia giudiziaria - Controlli ed ispezioni - Accertamenti radiografici volti alla ricerca di sostanze stupefacenti - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232234-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In materia di stupefacenti, mentre l'ispezione e la perquisizione previste dal codice di procedura penale presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla polizia giudiziaria dall'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, hanno un ambito più ampio, essendo finalizzati anche ad attività di carattere preventivo ed essendo del resto subordinati solo alla sussistenza del "fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope".In questa prospettiva, deve ritenersi legittimo che la polizia giudiziaria, dopo l'esito negativo di una perquisizione personale, sussistendo il fondato motivo che il soggetto detenga all'interno del proprio corpo ovuli contenenti sostanza stupefacente, lo sottoponga, previa autorizzazione del P.M., ad esame radiologico, trattandosi di attività diretta non soltanto all'accertamento del reato (nella specie, verificatosi per l'avvenuto rinvenimento degli ovuli, poi fatti espellere in ospedale, sotto il controllo del medico, mediante la somministrazione di lassativi), ma anche alla tutela del diritto alla salute del soggetto.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 103 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)