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Sez. 4, Sentenza n. 6284 del 02/12/2005 Cc. (dep. 17/02/2006) Rv. 232959 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - ISPEZIONI - PERSONALI | Accertamento radiografico - Mancanza del consenso dell'interessato - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232959-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - ISPEZIONI - PERSONALI

In materia di ispezione personale, l'accertamento radiografico è una delle legittime modalità di esecuzione a cui può farsi ricorso coattivamente, purché sia eseguito per mezzo di personale medico specialistico nel rispetto delle corrette metodologie tecniche, non rilevando che il controllo sia esteso così all'interno del corpo umano. (La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento radiografico disposto coattivamente da personale di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza, previa autorizzazione del P.M., nel corso dei controlli previsti dall'art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 245, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 103 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)