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Sez. 1, Sentenza n. 1325 del 10/04/1975 (Rv. 374845 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPLICABILITA DELLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - ACQUIESCENZA - INAPPLICABILITA - RINUNCIA DEL CONTRIBUENTE - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374845-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPLICABILITA DELLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - ACQUIESCENZA - INAPPLICABILITA - RINUNCIA DEL CONTRIBUENTE - VALIDITA - CONDIZIONI.*

L'istituto dell'acquiescenza al provvedimento amministrativo, sotto la specie dell'accettazione di esso, non trova applicazione nel diritto tributario, nel quale vige il principio generale secondo cui non puo attribuirsi al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente di essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in Atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e che non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Siffatto riconoscimento, infatti, esula da tale procedura, regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l'obbligazione tributaria trovi la sua base nella volonta del contribuente, traducendosi la cooperazione tra contribuente e fisco sempre e solamente in Atti unilaterali. Le manifestazioni positive della volonta del contribuente debbono percio ritenersi giuridicamente rilevanti solo per cio che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accertati. Cio non esclude che il contribuente possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco, ma, perche tale Forma di acquiescenza si verifichi e necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, e cioe: 1) che una controversia tra contribuente e fisco sia gia nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli Atti del procedimento; 2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purche entrambi assolutamente inequivoci.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 90, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)