diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22446 del 26/09/2017 (Rv. 645922 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Regolamento di competenza avverso un'ordinanza di sospensione del giudizio di merito - Annullamento dell'ordinanza - Identità tra il giudizio sospeso e quello ritenuto pregiudiziale - Conseguenze - Rilievo d'ufficio della litispendenza - Cancellazione dal ruolo del giudizio in cui è stata pronunciata l'ordinanza.
Stato
decisa il 2017-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645922-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In sede di regolamento di competenza proposto contro un'ordinanza di sospensione del giudizio adottata dal giudice di merito, la Corte di Cassazione, qualora annulli tale ordinanza e rilevi che il nesso fra il giudizio sospeso e quello in ragione del quale è stata disposta la sospensione si connota come relazione di identità, deve d'ufficio, dopo avere annullato l'ordinanza, rilevare la litispendenza e, quindi, disporre, ai sensi dell'art. 49 c. p.c., la cancellazione dal ruolo, a norma dell’art. 39, comma 1, c.p.c., del giudizio di merito in cui è stata pronunciata l’ordinanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)