Sez. 3, Ordinanza n. 13194 del 22/05/2008 (Rv. 603435 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Procedimenti pendenti dinanzi al medesimo ufficio - Sospensione per pregiudizialità - Condizioni e presupposti - Impossibilità di disporre la riunione dei due giudizi - Conseguenze - Provvedimento di sospensione del procedimento di cui non era preclusa la riunione ad altro pendente dinanzi al medesimo ufficio - Erroneità - Conseguenze - Sindacabilità d'ufficio in sede di legittimità - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione. La violazione di tale principio può essere sindacata, anche d'ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)