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Sez. 5, Sentenza n. 14465 del 09/02/2011 Ud. (dep. 11/04/2011) Rv. 249902 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMESSA DENUNCIA DI REATO - DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE | Termine - Individuazione.
Stato
decisa il 2011-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249902-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMESSA DENUNCIA DI REATO - DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE

Il delitto di omessa denuncia si realizza quando il ritardo della comunicazione della notizia di reato, fondata o meno che essa appaia, non consenta al P.M. qualsiasi iniziativa a lui spettante. (In motivazione la Corte ha escluso che la intervenuta modifica del termine ex art. 347 cod. pen., da quarantotto ore a "senza ritardo", previsto per riferire al P.M. la notizia di reato, autorizzi il pubblico ufficiale ad una valutazione di fondatezza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 347, Cod. Pen. art. 361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)