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Sez. 5, Sentenza n. 26081 del 04/04/2008 Ud. (dep. 30/06/2008) Rv. 241165 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMESSA DENUNCIA DI REATO - DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE | Ambito e presupposti di operatività.
Stato
decisa il 2008-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241165-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMESSA DENUNCIA DI REATO - DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE

L'omissione o il ritardo del pubblico ufficiale nel denunciare i fatti di reato idonei ad integrare il delitto di cui all'art. 361 cod. pen. si verifica solo quando il p.u. sia in grado di individuare, con sicurezza, gli elementi di un reato, mentre, qualora egli abbia il semplice sospetto di una possibile futura attività illecita, deve, ricorrendone le condizioni, semplicemente adoperarsi per impedire l'eventuale commissione del reato ma non è tenuto a presentare denuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)