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Sez. 1, Sentenza n. 10057 del 26/11/1994 (Rv. 488826 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Accertamenti tributari - Notificazione - Destinatario dell'atto - Irreperibilità - Deposito dell'atto nella casa comunale - Sufficienza - Esclusione - Adempimenti necessari.
Stato
decisa il 1994-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488826-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In base alle disposizioni del codice di procedura civile, applicabili in materia di notifica degli accertamenti tributari in base all'art.60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ove il destinatario di un atto non sia reperito nel domicilio che risulta all'ufficio notificatore, né ivi sia reperita persona idonea a ricevere la notifica, si deve provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 140 cod. proc. civ. (deposito nella casa comunale e spedizione della raccomandata contenente l'avviso di deposito) e non è sufficiente il solo deposito dell'atto nella casa Comunale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)