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Sez. 1, Sentenza n. 3294 del 07/04/1994 (Rv. 486076 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Soggetti passivi - Notificazioni - In genere | Avviso di accertamento - Notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. - Adempimenti relativi - Mancato completamento alla scadenza del termine per la notifica dell'accertamento - Notificazione - Nullità - Configurabilità - Tempestiva proposizione del ricorso del contribuente - Sanatoria "ex tunc" della nullità - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486076-01

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Soggetti passivi - Notificazioni - In genere

La notificazione dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., ove non siano stati compiuti tutti i relativi adempienti anteriormente alla scadenza del termine entro il quale l'Amministrazione Finanziaria deve, a pena di decadenza, notificare gli avvisi di accertamento, non è inesistente, ma nulla, è pertanto, rimane sanata, con effetto "ex tunc", dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)