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Sez. 3, Sentenza n. 22809 del 28/10/2009 (Rv. 610051 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Eccezioni opponibili all'assicurato da parte dell'assicuratore - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610051-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

Nell'assicurazione per conto di chi spetta, come nell'assicurazione per conto altrui, poiché il diritto dell'assicurato nasce così come lo aveva costituito lo stipulante, sono a lui opponibili da parte dell'assicuratore le stesse eccezioni di carattere reale opponibili al contraente in dipendenza del contratto assicurativo, mentre sono inopponibili all'assicurato le eccezioni che sono estranee al contratto e quelle personali ai precedenti titolari dell'interesse assicurato o al solo contraente. (Nella specie, riguardante un contratto di assicurazione stipulato dall'Associazione Nazionale Libera Caccia in favore di un associato, la S.C., respingendo il ricorso, ha rilevato la correttezza della sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di pagamento dell'indennizzo proposta da quest'ultimo, ritenendo che la compagnia di assicurazioni fosse legittimata ad eccepire il mancato tempestivo pagamento del premio da parte della suddetta associazione, sebbene a quest'ultima l'associato lo avesse regolarmente versato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1413, Cod. Civ. art. 1891

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)