Sez. 3, Sentenza n. 8971 del 25/07/1992 (Rv. 478336 - 01)
Assicurazione - Contratto di assicurazione - Disposizioni generali - Per conto altrui o per conto di chi spetta | Eccezioni opponibili all'assicurato da parte dell'assicuratore - Frazionamento del premio annuale - Patto fra contraente ed assicuratore - Opponibilità all'assicurato - Conseguenze.
Assicurazione - Contratto di assicurazione - Disposizioni generali - Per conto altrui o per conto di chi spetta
Nell'assicurazione per conto di chi spetta, come nell'assicurazione per conto altrui, poiché il diritto dell'assicurato nasce così come lo aveva costituito lo stipulante, sono a lui opponibili da parte dell'assicuratore le stesse eccezioni di carattere reale opponibili al contraente in dipendenza del contratto assicurativo, mentre sono inopponibili all'assicurato le eccezioni che sono estranee al contratto e quelle personali ai precedenti titolari dell'interesse assicurato o al solo contraente. Rientra pertanto fra le eccezioni opponibili all'assicurato il patto fra contraente ed assicuratore relativo al frazionamento del premio annuale e conseguentemente la sospensione della garanzia assicurativa per effetto del mancato pagamento di una delle rate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1413, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)