diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3255 del 29/06/1978 (Rv. 392686 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - PROCESSO CON PLURALITA DI PARTI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE AD UNA SOLA PARTE - EFFETTO IMPEDITIVO DEL GIUDICATO - CONDIZIONI - INDIVIDUAZIONE DELLA PARTE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392686-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - PROCESSO CON PLURALITA DI PARTI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE AD UNA SOLA PARTE - EFFETTO IMPEDITIVO DEL GIUDICATO - CONDIZIONI - INDIVIDUAZIONE DELLA PARTE - CRITERI.*

Nel caso di processo con pluralita di parti, per impedirsi il passaggio in giudicato della sentenza l'impugnazione deve essere notificata a una parte vittoriosa che, come tale, si contrapponga alla soccombenza della parte impugnante e sia contitolare del rapporto inscindibile o di quello dipendente, o a questo connesso, che e oggetto dell'impugnazione. La notifica dell'impugnazione a chi e estraneo a detta titolarita, in quanto non instaura alcun rapporto con i titolari della situazione di vantaggio di cui alla pronunzia, non produce l'effetto impeditivo del giudicato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)