diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4305 del 28/06/1986 (Rv. 447072 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - SENTENZA EMESSA NEL GIUDIZIO PER QUERELA DI FALSO - NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE AL P.M. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447072-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - SENTENZA EMESSA NEL GIUDIZIO PER QUERELA DI FALSO - NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE AL P.M. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'impugnazione della sentenza emessa nel giudizio per querela di falso non va notificata al pubblico ministero, perché questi in tale giudizio non ha la qualità di parte, ma può soltanto intervenire. Conseguentemente, la notificazione dell'impugnazione (nella specie: ricorso per Cassazione soltanto a detto organo entro il termine perentorio previsto dalla legge, non ha effetto conservativo della impugnazione nei confronti delle controparti in quel giudizio e, quindi, non consente nei loro riguardi l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod.proc. civ... (V 1191/80, mass n 404690; (V 2407/79, mass n 398713; (V 3255/78, mass n 392686).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)