Sez. 1, Sentenza n. 4874 del 07/03/2006 (Rv. 590240 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - IN GENERE | Redazione del bilancio con metodo contrario ai principi di chiarezza e precisione - Conseguenze - Illiceità del bilancio e nullità della delibera assembleare di approvazione - Configurabilità - Condizioni - Pregressa adozione del medesimo metodo con il consenso del socio impugnante - Irrilevanza - Principio di continuità dei bilanci - Idoneità a giustificare il mantenimento del precedente metodo redazionale - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - IN GENERE
La circostanza che il bilancio d'esercizio di una società di capitali abbia come destinatari non solo i soci, ma tutta una pluralità di terzi, i quali, potendo venire in contatto con la società, abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica, rende irrilevante - ai fini della illiceità del bilancio stesso e della conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione - che il metodo di redazione del bilancio contrario ai principi di chiarezza e precisione sia stato adottato in passato con il consenso o, addirittura, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio. Né giova in senso contrario fare appello al principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta solo che non si adottino metodi di rilevazione del bilancio diversi da quelli adottati in passato, senza darne adeguato conto nella relazione degli amministratori, ma non giustifica certo il protrarsi nel tempo dell'adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2423 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)