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Sez. 5, Sentenza n. 22016 del 17/10/2014 (Rv. 632771 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - IN GENERE | Deducibilità del costo dei beni strumentali - Determinazione e variazione delle quote annue - Piena discrezionalità del contribuente - Esclusione - Limiti - Principi civilistici in ordine alla redazione del bilancio.
Stato
decisa il 2014-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632771-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito di impresa, non vi è piena discrezionalità del contribuente, in sede di dichiarazione, in ordine alla deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei beni strumentali, che deve avvenire in base alle inderogabili regole civilistiche di redazione del bilancio, operanti, in difetto di disposizioni specifiche di segno contrario, anche ai fini delle determinazioni fiscali, per cui, stante l'art. 2426, primo comma, n. 2 cod. civ., non sono legittimi i criteri di determinazione che siano variabili in relazione a diverse annualità, in assenza di adeguata giustificazione nella nota integrativa di bilancio, dovendo le quote di ammortamento essere rapportate, in modo tendenzialmente uniforme, alla durata normale di utilizzazione dei beni strumentali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2423 bis, Cod. Civ. art. 2426, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)