Sez. U, Ordinanza n. 26937 del 02/12/2013 (Rv. 628675 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter cod. proc. civ. - Effetto preclusivo del regolamento di giurisdizione - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
L'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 186 ter cod. proc. civ., ancorché recante una pronuncia sulla giurisdizione, non può considerarsi come decisione sul merito, essendo soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, cod. proc. civ., sicché non preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 186 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)