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Sez. U, Ordinanza n. 22245 del 17/10/2006 (Rv. 592202 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ammissibilità - Ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter cod. proc. civ. - Effetto preclusivo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592202-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

L'ordinanza ingiunzione emessa dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 186 ter cod. proc. civ., ancorché contenente una pronuncia sulla giurisdizione, non può considerarsi come decisione sul merito, essendo soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 cod. proc. civ., e non preclude pertanto la proposizione del regolamento di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 186 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)