Sez. 1, Sentenza n. 9845 del 15/06/2012 (Rv. 623197 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - IN GENERE | Immobile non comodamente divisibile - Condividente assegnatario - Obbligo di conguaglio - Debito di valore - Momento d'insorgenza - Dall'assegnazione dell'intero bene - Efficacia sul pagamento degli interessi corrispettivi - Sussistenza.
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - IN GENERE
In materia di divisione giudiziale, la somma dovuta a conguaglio dal condividente assegnatario a quello non assegnatario ha natura di debito di valore, che sorge, dopo lo scioglimento della comunione, all'atto dell'assegnazione a uno soltanto dell'intero bene non comodamente divisibile; da tale momento, quindi, sulla somma relativa sono dovuti gli interessi corrispettivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 194, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 728
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)