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Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 08/04/2016 (Rv. 639452 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - IN GENERE | Immobile non comodamente divisibile - Condividente assegnatario - Obbligo di conguaglio - Natura - Debito di valore - Momento d'insorgenza - Dall'assegnazione dell'intero bene - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639452-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - IN GENERE

In materia di divisione giudiziale, la somma dovuta dal condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile a titolo di conguaglio in favore di quello non assegnatario ha natura di debito di valore, sicché, sorgendo all'atto dell'assegnazione del bene, va rivalutata, anche d'ufficio, al momento della decisione della causa di divisione, senza che, peraltro, da ciò ne derivi l'alterazione del "petitum" della controversia, poiché la rivalutazione incide esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota in termini monetari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)