Sez. 1, Sentenza n. 24179 del 19/03/2026 Cc. (dep. 01/07/2026) Rv. 290272-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Richiesta del detenuto semilibero di godere di una licenza ex art. 52 ord. pen. recandosi in altro Stato, membro dell'Unione europea, in cui risiede la sua famiglia - Applicabilità della procedura di riconoscimento di cui al d.lgs. n. 38 del 2016 - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il detenuto ammesso alla misura della semilibertà non può fruire di una licenza premio recandosi in altro Stato, membro dell'Unione europea, ove risiede il suo nucleo familiare, trattandosi di richiesta estranea all'ambito applicativo del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, di attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2008, che riguarda il riconoscimento delle sole decisioni relative a "sanzioni sostitutive" di quella detentiva in grado di incidere stabilmente sulla condizione giuridica del destinatario. (In motivazione, la Corte ha precisato che la misura della semilibertà, non facendo venir meno la condizione di detenzione, non può essere eseguita in un altro Paese dell'Unione europea, a norma della decisione-quadro n. 2008/947/GAI e del d.lgs. n. 38 del 2016).
Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 947 art. 2, Legge 26/07/1974 num. 354 art. 48, Legge 26/07/1974 num. 354 art. 52, Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 38 art. 2 com. 1 lett. E), Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 38 art. 4, Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 38 art. 5, Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 38 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)