Sez. L, Sentenza n. 3829 del 03/08/1978 (Rv. 393394 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - PER LA PENSIONE DI INVALIDITA - MOMENTO DETERMINANTE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - PER LA PENSIONE DI INVALIDITA - MOMENTO DETERMINANTE.*
In tema di pensione d'invalidita, il requisito contributivo previsto dalla legge deve esistere al momento della presentazione della domanda in Sede amministrativa, indipendentemente dalla circostanza che lo stato invalidante venga riconosciuto solo successivamente, nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, poiche esso requisito non si fonda sulla perdurante capacita lavorativa, eppero contributiva, dell'assicurato, bensi sull'esigenza che venga versata una minima somma contributiva per determinare la pensione base. (Conf 3627/77, mass n 387248; (Conf 2883/75, mass n 376928; (Conf 1960/77, mass n 385688).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 238 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)