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Sez. L, Sentenza n. 2883 del 21/07/1975 (Rv. 376928 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - REQUISITO CONTRIBUTIVO - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONAMENTO - NECESSITA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE CON DECORRENZA SUCCESSIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376928-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - REQUISITO CONTRIBUTIVO - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONAMENTO - NECESSITA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE CON DECORRENZA SUCCESSIVA - IRRILEVANZA.*

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, il requisito contributivo, previsto dalla legge, deve sussistere al momento della presentazione della domanda di pensionamento, anche quando, per effetto della valutabilita di tutte le invalidita che si sono verificate nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, la decorrenza della pensione stessa sia fissata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le condizioni per il riconoscimento del relativo diritto si siano verificate (art 6, lett a) legge 18 marzo 1968, n 238; art 18 DPR 27 aprile 1968, n 488), essendo irrilevante, in tale ipotesi, che il requisito contributivo, pur sussistendo al momento della presentazione della domanda - e quindi nel quinquennio precedente a tale atto - verrebbe meno per lo spostamento della data iniziale del quinquennio a causa del riferimento di essa all'epoca dell'insorgenza dell'invalidita. (V 4326/74, mass n 373082).*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 37 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 9 lett. B, Legge 18/03/1968 num. 238 art. 6 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)