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Sez. 3, Ordinanza n. 7995 del 25/03/2024 (Rv. 670592-01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE | Controversie in materia di riscatto di fondo rustico - Competenza del giudice ordinario - Sospensione feriale dei termini - Fondamento - Proposizione di una domanda riconvenzionale - Conseguenze - Cumulo di cause - Declinatoria di competenza - Rimessione alla sezione agraria specializzata. CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - In genere. PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - In genere.
Stato
decisa il 2024-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670592-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE

Le controversie in tema di riscatto agrario, poiché affidate alla competenza del giudice ordinario e non alla competenza delle sezioni specializzate agrarie, sono soggette alla sospensione feriale dei termini, a meno che non sorga la necessità, per effetto di una domanda riconvenzionale, di accertare l'esistenza del rapporto agrario legittimante ed il cumulo di cause venga rimesso, per competenza, alla sezione specializzata.

Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)