Sez. 3, Ordinanza n. 7995 del 25/03/2024 (Rv. 670592-01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE | Controversie in materia di riscatto di fondo rustico - Competenza del giudice ordinario - Sospensione feriale dei termini - Fondamento - Proposizione di una domanda riconvenzionale - Conseguenze - Cumulo di cause - Declinatoria di competenza - Rimessione alla sezione agraria specializzata. CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - In genere. PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - In genere.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE
Le controversie in tema di riscatto agrario, poiché affidate alla competenza del giudice ordinario e non alla competenza delle sezioni specializzate agrarie, sono soggette alla sospensione feriale dei termini, a meno che non sorga la necessità , per effetto di una domanda riconvenzionale, di accertare l'esistenza del rapporto agrario legittimante ed il cumulo di cause venga rimesso, per competenza, alla sezione specializzata.
Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)